5G: COSA FA ARPACAL
L'art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. lgs 259/03 e s.m.i.) regolamenta l'installazione degli apparati radioelettrici, prevedendo che l'installazione di tali apparati e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi venga autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento da parte delle Arpa, della compatibilità dei progetti con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede che le istanze per l'installazione, correlate dalla documentazione progettuale tecnico amministrativa, debbano essere presentate dai Gestori degli impianti(ossia dagli operatori di rete per la gestione del segnale radioelettrico) ai Comuni ed alle Arpa.
In particolare dalle Arpa viene esaminata esclusivamente la documentazione tecnico amministrativa relativa all’impatto elettromagnetico dell’impianto emissivo. Successivamente, nel rispetto dei tempi fissati dalla normativa vigente, l’Arpacal formula gli appositi pareri ambientali che invia agli Uffici Tecnici e SUAP dei Comuni, i quali a loro volta potranno autorizzare le singole installazioni, ed agli operatori di rete per la gestione del segnale radioelettrico.
Tali pareri ambientali rilasciati da Arpacal per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia cellulare e trasmissione dati vengono formulati e rilasciati nel rigoroso e assoluto rispetto di quanto previsto dalla Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico n.36/01, dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal D. lgs. 259/03.
La formulazione dei pareri ambientali avviene dopo una accurata analisi dell’istanza in relazione alla conformità documentale e alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
In molti casi, preventivamente all’emissione del parere, si formulano osservazioni tecniche o richieste di integrazioni/rimodulazioni radioelettriche.
Quanto sopra, prima dell’installazione e modifica dell’impianto, avvia preventivamente e precauzionalmente l’attività per protezione dalla esposizione della popolazione dalla emissioni elettromagnetiche.
L’attività dell’Arpacal, nell’istruttoria delle istanze, si può così schematizzare:
- vengono valutate le caratteristiche tecniche dell’impianto e, se necessario, calcolati con apposito software i valori previsionali dei campi elettromagnetici simulando le condizioni del massimo potenziale funzionamento;
- le metodologie di valutazione previsionale, basate su ipotesi cautelative, tengono conto, della massima potenza trasmissibile e degli eventuali impianti ubicati nello stesso sito e limitrofi;
- vengono “attenzionati” i ricettori ed i siti sensibili, interessati maggiormente dall’inviluppo delle emissioni radioelettriche degli impianti installati nell’area oggetto di esame;
- se viene ritenuto necessario, vengono effettuati appositi sopralluoghi preventivi presso i siti previsti per l'installazione, durante i quali si accerta lo stato dei luoghi e si effettuano misurazioni dei campi elettromagnetici di fondo, necessari ai fini della caratterizzazione radioelettrica del sito;
- a conclusione di questo iter, se sussistono le condizioni radioelettriche per l'installazione, viene formulato il parere ambientale di competenza dell’Agenzia.
Si rammenta che, per come previsto dall’art. 87 del citato D. lgs. 259/03, è il Comune l’ente competente ad autorizzare l’installazione di tali tipologie di impianti.
Il gestore dell’impianto è tenuto a comunicare la data dell’attivazione dell’impianto emissivo autorizzato al Comune ed all’Arpacal, attestando i sistemi attivati, oggetto del parere ambientale dell’Arpacal.
L'Arpacal, a sua volta, effettuerà successivamente con i propri tecnici nell’ambito dell’attività istituzionale di controllo e di monitoraggio, le misurazioni strumentali delle emissioni elettromagnetiche prodotte dal sito attivo.
Si evidenzia che l’Arpacal effettua le valutazioni preventive all’installazione anche dei nuovi impianti con implementazione della tecnologia 5G.Tali valutazioni preventive vengono effettuate con approccio cautelativo legato all'attivazione dei fasci di radiazione e alla distribuzione degli utenti e, quindi, forniscono i livelli di esposizione massimi possibili presso i potenziali ricettori per queste tipologie di impianti.
Si precisa, infine, che, in base alla normativa vigente, l'Arpacal non partecipa a quei procedimenti amministrativi che si concludono con l’ordinanza del sindaco, al pari di quelle che negli ultimi giorni i Media riferiscono in merito ad un divieto della tecnologia 5G.
Il ruolo dell'Arpacal nello specifico, infatti, è quello di esprimere un parere vincolante , che tecnicamente è un sub procedimento amministrativo di un più ampio procedimento amministrativo di autorizzazione che è in capo al Comune. Ciò non toglie che l'Arpacal, per come previsto dalla normativa regionale istitutiva, sia al fianco degli enti calabresi per ogni forma di supporto pertinente nelle matrici esclusivamente ambientali.
Si coglie dunque l’occasione per precisare che l’ARPACAL non ha partecipato ad alcuna attività propedeutica alla stesura delle ordinanze, già emanate dai Sindaci sul 5G, e non ha avuto alcuna richiesta per lo svolgimento di una eventuale forma di supporto.
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