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Con il termine "acque di balneazione" vengono indicate le acque dolci superficiali, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione e espressamente autorizzata o non vietata. Negli ultimi anni, con l’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale, sono state introdotte profonde modifiche nelle modalità di monitoraggio e definizione dell’idoneità delle acque destinate alla balneazione. Dal 2010, con il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 e con la successiva pubblicazione del Decreto Ministeriale 30/3/2010 (G. U. del 24 maggio 2010 S.O. 97), l’Italia ha recepito la Direttiva europea 2006/7/CE sulle Acque di Balneazione.

Clicca qui per la normativa completa

Tale normativa è finalizzata alla protezione della salute umana attraverso il monitoraggio delle acque destinate alla balneazione e all’attuazione di azioni indirizzate alla riduzione delle possibili cause di inquinamento.

La normativa vigente stabilisce:

  • la definizione delle acque di balneazione, intese come aree destinate a tale uso e non precluse a priori (aree portuali, aree marine protette – Zona A, aree direttamente interessate dagli scarichi, ecc.). che comprendono le acque superficiali, o parte di esse, nelle quali l’autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione;
  • la determinazione di soli 2 parametri microbiologici da ricercare durante le analisi: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali;
  • la frequenza di campionamento mensile nell’arco della stagione balneare (da aprile fino a settembre) secondo un calendario prestabilito prima dell’inizio della stagione balneare da ogni Regione; i campionamenti possono essere effettuati non oltre quattro giorni dalla data stabilita.
  • i punti di monitoraggio fissati all’interno di ciascuna acqua di balneazione. Questo permette di poter considerare il punto di monitoraggio al proprio interno rappresentativo della qualità dell´intera area; il punto stesso può essere individuato scegliendo fra due criteri: il massimo affollamento di turisti e il maggior rischio associato.
  • la definizione dei Profili delle acque di balneazione cioè la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche ed idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie che potrebbero essere una fonte di inquinamento rilevante, ai sensi della Direttive 2006/7/CE e 2000/60/CE. Sulla base dei profili individuati si passa all' identificazione ed alla valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti; (potenziale di proliferazione cianobatterica - potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton). Qualora la valutazione delle pressioni segnali la probabilità di un rischio di inquinamento di breve durata si dovranno fornire: le previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell´inquinamento di breve durata, le informazioni sulle restanti cause di inquinamento, e le scadenze fissate per l´eliminazione delle cause, le misure di gestione adottate durante l´inquinamento di breve durata nonché l´identità degli Enti o delle Autorità responsabili dell´ adozione.
  • la classificazione delle acque sulla base degli esiti di quattro anni di monitoraggio, secondo la scala di qualità: “scarsa, sufficiente, buona, eccellente”;
  • la regolamentazione degli episodi caratterizzati da “inquinamento di breve durata“ o da “situazioni anomale”.

Il monitoraggio delle acque di balneazione mira a verificare il rispetto dei limiti si legge per i parametri indicati:

Valori Limite per singolo campione

PARAMETRI Corpo idrico Valori
Enterococchi intestinali Acque marine 200 n*/100 ml
Acque interne 500 n*/100 ml
Escherichia coli Acque marine 500 n*/100 ml
Acque interne 1000 n*/100 ml

n* = UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e  EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO9308-3 (E. coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi) 

Ricordiamo che la balneazione è vietata permanentemente:

  • nei Porti per motivi legati al transito di imbarcazioni.
  • nella foce dei fiumi per motivi igienico sanitari legati alle caratteristiche delle acque convogliate a mare dai corpi idrici potenzialmente ricche di carichi antropici e/o inquinanti.
  • nelle aree marine protette – Zona A
  • nelle aree industriali

In caso di superamento dei limiti di legge Arpacal dà immediata comunicazione ai Comuni interessati affinchè questi, con ordinanza del Sindaco, adottino i divieti temporanei di balneazione e appongano intorno all'area segnaletica idonea a far conoscere il divieto ai bagnanti.

 

PER SAPERNE DI PIU':

 

Informazioni in tempo reale:

  • Clicca sul banner per accedere al portale Portale Acque del Ministero della Salute in cui sono riportati in modo georeferenziato ed aggiornato i risultati delle analisi effettuate da Arpacal:

 

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  • Riepilogo dati della campagna monitoraggio 2016  - clicca per il documento riassuntivo di tutti i campionamenti effettuati :    (PDF) - (Ods)

 

 

 

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