Per ottenere il marchio Ecolabel UE di un prodotto/servizio occorre preliminarmente:
- verificare che per il prodotto/servizio di interesse siano disponibili criteri ambientali in corso di validità in quanto non tutti i prodotti/servizi possono ottenere la licenza Ecolabel;
- leggere il “Manuale Tecnico” di ISPRA specifico per ciascun prodotto/servizio certificabile;
- verificare che il prodotto/servizio che si intende certificare soddisfi i criteri specifici per la classe di prodotto/servizio avvalendosi, per le prove richieste dai Criteri Ecolabel UE, di laboratori di prova accreditati ISO 17025.
I criteri ambientali per la concessione dell’Ecolabel sono definiti a livello europeo per gruppi di Prodotti (eccetto alimenti, bevande, e medicinali) e gruppi di Servizi definiti mediante l'approccio dell’LCA – Life Cicle Assesment che valuta l’impatto ambientale del prodotto/servizio lungo tutto il suo ciclo di vita. Gli aspetti considerati nell’analisi di impatto riguardano il consumo di energia, l'inquinamento delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei suoli e altro. Per ciascuno di questi aspetti ambientali, i criteri contengono precisi limiti che non possono essere superati.
Le organizzazioni che soddisfano i requisiti sopra citati, possono presentare domanda di registrazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Ecolabel - effettuando, prima, la pre-registrazione al Catalogo Ecolabel della Commissione Europea (ECAT) per ogni singolo prodotto o servizio per cui intende richiedere la concessione.
la domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per la valutazione tecnica di conformità ai criteri, dalla ricevuta del versamento delle spese istruttorie , dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio con dicitura antimafia;
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit provvede ad inoltrare la documentazione ad ISPRA per l’esecuzione dell’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla concessione del Marchio;
ISPRA ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel di riferimento e per comunicare il risultato al Comitato,
Il Comitato notifica l’esito alla Commissione allegando tutti i certificati ed i risultati della valutazione; qualora quest’ultima intenda respingere la domanda di assegnazione deve darne comunicazione al Comitato entro 30 giorni dalla notifica, altrimenti la richiesta va considerata accolta. Solo se l’istruttoria ha esito positivo, il Comitato stipula con il richiedente un contratto nel quale vengono precisate le condizioni d’uso del marchio di qualità ecologica.
Il contratto è valido fino alla scadenza dei Criteri UE per la classe di prodotto/servizio. Nel caso in cui i criteri specifici di un gruppo di prodotti o servizi siano prorogati senza modifiche, il contratto è rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi. Qualora i criteri specifici di un gruppo di prodotti o servizi siano revisionati, gli utilizzatori, devono procedere al “rinnovo” della propria concessione all’uso del marchio, inoltrando domanda al Comitato.
Le domande di rinnovo presentate a seguito di avvenuta revisione dei criteri, seguono lo stesso iter delle domande di prima concessione.
Per ulteriori approfondimenti si veda la “Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabe UE) e per la vigilanza sul corretto uso dello steso ai sensi del Regolamento CE 66/2012 del Parlamento Europeo” del Comitato Ecolabel Ecoaudit del 6 giugno 2013.