Una brochure snella ed essenziale, da diffondere sulla Rete e sui social, per spiegare come funziona il monitoraggio delle acque di balneazione in Calabria, in ossequio alle normative nazionali, è stata realizzata dall’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) ed è online da questa mattina sul sito www.arpacal.it . Una pubblicazione informativa che illustra ai navigatori della Rete, cittadini ma anche sindaci dei comuni costieri calabresi, le informazioni essenziali su “chi fa che cosa” per accertare la salubrità delle acque costiere calabresi.
Proprio in tema di misure di gestione che i sindaci dei comuni costieri sono chiamati ad attivare in materia di balneazione, occorre ricordare che la normativa "Direttiva n. 2006/07/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 ", recepita in Italia con il D.Lgs. 116/2008 e con il successivo decreto attuativo del 30 marzo 2010, definisce il sistema di controllo e monitoraggio delle acque utilizzate per la balneazione ma soprattutto raccomanda la gestione delle acque di balneazione attraverso l’adozione da parte dei comuni di provvedimenti tempestivi, laddove sia possibile prevedere un inquinamento di breve durata o per circostanze eccezionali. Per inquinamento di breve durata si intende "la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione".
Gli eventi possono essere determinati da danni al sistema di trattamento e di collettamento delle acque reflue, ad eventi meteorologici o altri eventi prevedibili.
Il Decreto impone alle autorità competenti, ossia i sindaci, l’adozione di adeguate misure di gestione, a medio e lungo termine per contenerne gli effetti, l’informazione tempestiva al pubblico indicando le cause del peggioramento qualitativo delle acque e della sua durata e la predisposizione di un piano preventivo di intervento a tutela della salute dei bagnanti, con l’inibizione di tratti di costa per tutta la durata dell’evento.
Inoltre all’art. 10 il Decreto ribadisce che “Le autorità competenti provvedono affinché' vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”.