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logoSNPA arpacal774x915 Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta assembleare di ieri, ha approvato la proposta di legge (primo firmatario il consigliere Michelangelo Mirabello), che introduce nella legge regionale 20/99, istitutiva dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria), una norma di primo adeguamento del corpus normativo regionale alla legge 132/16, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente  (SNPA).

Il progetto di legge approvato ieri, infatti, modifica l’articolo 11 comma 1 della vecchia disposizione  della LR 20/99 che riguardava la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, scelto – diceva nella sua originaria stesura, successivamente modificata dalla L.R. 16 maggio 2013, n. 24 – “Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio”.

La nuova disposizione sinteticamente dice che il direttore generale “è scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 comma 1 della legge 28 giugno 2016 n. 132 (Istituzione  del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Ma cosa dice l’articolo 8 comma 1 della legge 132/16?

“I direttori  generali  delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e  qualificata esperienza  nel  settore  ambientale  che  non  ricoprano   incarichi politici  elettivi  a  livello  dell'Unione  europea,   nazionale   o regionale, che non siano componenti della giunta regionale,  che  non rivestano  l'ufficio  di  presidente  o  di  assessore  nella  giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale  nei comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti,  che  non  siano amministratori o dipendenti di imprese o società  di  produzione  di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA  o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi  retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  ne' interdetti dai pubblici uffici”.

La norma approvata ieri, che sottolinea anche l’invarianza finanziaria di tale disposizione, entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; dopo che l’ufficio legislativo del Consiglio regionale avrà proceduto all’integrazione dei testi, la nuova disposizione sarà consultabile sulla banca dati normativa della Regione al seguente link: http://bit.ly/2nhNjkG

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