In forza dell’art. 1 del decreto legge 50/2017, viene esteso anche all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015.Da quanto sopra, ne discende che anche alla nostra Agenzia dovrà essere applicato il meccanismo dello split payment per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017da parte di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad Iva; ne consegue quindi che, contrariamente a quanto tutt’ora avviene, non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell’IVA.
In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter del d.p.r. 633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.
Si precisa che in base alla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015, detto regime della scissione dei pagamenti diviene il regime “naturale” di Arpacal e pertanto la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, ovvero sia quelli effettuati nell’ambito dell’attività Istituzionale (c.d. “ambito non commerciale”) che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa.
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad Iva, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.