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Radiazioni non ionizzanti /CEM

L'attività dell'Arpacal in materia prevede azioni di controllo e vigilanza sul territorio regionale. Nel caso dei campi elettromagnetici, tanto la legge istitutiva dell'Arpacal quanto la normativa di settore hanno attribuito all'Agenzia il compito di controllo sulle emissioni generate dagli impianti esistenti e di valutazione preventiva delle emissioni che sarebbero prodotte da nuovi impianti per i quali si richiede l'autorizzazione alla realizzazione.

Tali controlli vengono effettuati dall'Agenzia, anche a seguito di istanze di soggetti pubblici o privati, attraverso i propri dipartimenti provinciali, per le seguenti categorie di impianti:

  • elettrodotti;
  • stazioni radio base per la telefonia cellulare;
  • impianti di diffusione del servizio radiofonico e televisivo.

 

In evidenza:

 

Report radiazioni non ionizzanti provinciali:

 

 

ARCHIVIO

Report radiazioni non ionizzanti regionale:

 

Report sui rifiuti Regione Calabria

Ai fini della normativa sulla trasparenza e legalità vigente in Agenzia, si comunica, per il relativo aggiornamento della Sezione Catasto Rifiuti sul portale istituzionale, che il riferimento legislativo in tema di rifiuti è il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. - parte IV - (pubblicato in G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96).

Altra normativa di riferimento:

  • DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008.
  • D.Lgs. n. 205 del 3 Dicembre 2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008.

Normativa Regionale:

Dati sulla produzione di RU (Rifiuti Urbani) e RD (Raccolta Differenziata), riferiti a tutti i Comuni della Regione Calabria, distinti per Categorie merceologiche secondo i Codici CER.

 

CONTATTI

Sezione Regionale Catasto Rifiuti

Via Lungomare Loc. Mosca -88100 Catanzaro

pec:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

INFO: 0961.732527

 

 

REPORT

 

 

ARCHIVIO

  • Scarica il Report 2018 (dati 2017) con integrazioni al 18.12.2018 - (.PDF)   -  (.ODS)
  • Scarica Delibera 828 del 25/09/18 di approvazione del report  QUI
  • Scarica il report 2015 (formato PDF)
  • Scarica il report 2014 (pubblicato con delibera DG 565 del 12/11/2015) in formato (PDF)
  • Scarica il report 2013 ( pubblicato e integrato con delibera 274/2015 a Giugno 2015 ) formato (PDF)
  • Scarica il report 2013 ( pubblicato nel febbraio 2015 ) formato(PDF)

 

 

Terre e rocce da scavo

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell’ultimo decennio di numerosi interventi normativi fino ad arrivare nel 2013 all’attuale quadro giuridico di riferimento che prevede l’applicazione delle seguenti norme:

  • D.M. 161/2012.
  • Legge n° 98 del 9 agosto 2013, di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”).


La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è dunque la seguente:

  •  applicazione del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6000 mc;
  •  applicazione dell’art. 41bis della Legge 98/13 in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

Per quanto sopra, ai cantieri di piccoli dimensioni, la cui produzione sia inferiore o uguale a 6000 mc, si applica la disciplina semplificata dettata dall’art. 41 bis, a prescindere dalla circostanza che le opere dalle quali deriva il materiale da scavo siano soggette ad AIA o VIA. Per i cantieri superiori a 6000 mc occorre invece operare la seguente distinzione: se l’opera dalla quale proviene il materiale da scavo non è soggetta a VIA od AIA si applica la disciplina di cui all’art. 41 bis; se l’opera è invece soggetta a VIA o AIA si applica il D.M. 161/2012.


La Legge 98/13, applicabile come detto per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto delle seguenti condizioni (comma 1, art. 41 bis della Legge 98/13):

a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Le condizioni sopra riportate (che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti) devono essere rese mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare al Dipartimento Provinciale Arpacal territorialmente competente (comma 2, art. 41 bis della Legge 98/13).

Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo al Dipartimento Provinciale Arpacal  territorialmente competenti in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo (comma 3, art. 41 bis della Legge 98/13).

Il trasporto avviene come bene/prodotto (comma 4, art. 41 bis della Legge 98/13).
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni indicate nel comma 1 dell’art. 41bis della Legge 98/13, indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.
L’ArpaCal, ricevuta la documentazione, esegue la verifica della completezza delle informazioni chiedendo, se del caso, l’integrazione degli elementi mancanti che dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La mancanza delle integrazioni richieste determina l’inefficacia della dichiarazione.
La gestione delle terre e rocce in assenza di corretta dichiarazione può costituire il presupposto per una gestione illecita di rifiuti.


Si evidenzia che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alle norme vigenti dagli Enti competenti in quanto attività edilizie, quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. A tal proposito, pur non previsto in norma, si suggerisce che l’autodichiarazione sia inviata per conoscenza anche ai comuni/autorità coinvolti.
L’autodichiarazione resa all’Arpacal non costituisce in alcun modo autorizzazione alla realizzazione dell’opera ovvero l’esecuzione dei lavori connessi.

Al fine di predisporre l’autodichiarazione, Arpacal ha predisposto uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile in formato doc e pdf che possono essere liberamente scaricati.

Le autodichiarazioni vanno inviate al Dipartimento Provinciale Arpacal competente per territorio rispetto ai sito di produzione delle terre e rocce da scavo.

Tema Suolo e rifiuti

In questa sezione è possibile trovare informazioni relative alle attività svolte da Arpacal nella tematica Suolo e Rifiuti:
 
 
  • Ripascimenti
  • Controlli sugli impianti di trattamento rifiuti
  • Controlli sui frantoi oleari
  • Rifiuti spiaggiati

 

I dati sul consumo di suolo:

 

 Report:

 

Verifiche impiantistiche

L'Arpacal ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 20/99 è l'ente preposto all'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico-impiantistiche.
Arpacal effettua le verifiche ad impianti e macchinari soggetti a controlli periodici così come previsto dalla normativa vigente.
Queste verifiche, che rientravano originariamente nelle competenze delle Aziende Sanitarie Provinciali, attualmente vengono effettuate, per disposizione legislativa, dall’Agenzia quale soggetto competente e/o in convenzione con le ASP stesse.
Il D.P.R. 462/01 individua, inoltre, la competenza diretta delle Arpa per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'omologazione e le rispettive verifiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ed incendio.L’attività di verifica è affidata ai Servizi per le Verifiche Impiantistiche dei Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia secondo le indicazioni logistiche successive.

IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO

Gli impianti e le macchine soggetti al controllo sono:

•    Apparecchi in pressione, generatori di vapore ed impianti di riscaldamento;
•    Apparecchi di sollevamento, gru, idroestrattori, ponti sviluppabili, scale aeree, ponti sospesi;
•    Ascensori e montacarichi;
•    Impianti elettrici di messa a terra,di protezione contro le scariche atmosferiche, ed Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio;

TARIFFE

Con Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 del 29 novembre 2012, sono state emanate le nuove tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 ottobre 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che le nuove tariffe, in vigore dal 30 novembre 2012, sono riportate nell’allegato del Decreto, parte integrante dello stesso, e saranno aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT.                                                                  Le altre prestazioni non incluse nel tariffario nazionale sono fatturate secondo il tariffario regionale Arpacal.

Per consultare le tariffe clicca qui

 

N.B.: I versamenti vanno intestati al seguente IBAN:

ARPACAL - IT03B0306904439100000300031

 

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Potrebbero interessarti:

NORMATIVA

Nuove disposizioni per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e disposizioni transitorie
Nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 30 settembre 2020, è stato pubblicato il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto sono entrate in vigore il 30 settembre 2021, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nella G.U.. Ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.
In particolare, con il nuovo decreto, vengono modificate le modalità di accesso agli esami di abilitazione che si svolgono presso le varie sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per poter accedere agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (art. 3, D.M. n. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato dai requisiti previsti all’articolo 4. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi stessi, sono indicati nell’allegato II, del D.M. 94/2020.
Pertanto, a far data dal 30 settembre 2021, non essendo più in vigore il D.M. 01/03/1974 in quanto espressamente abrogato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 94, del 7 agosto 2020, per poter accedere agli esami, non è più necessario:
· il rilascio, da parte di Arpacal, del libretto di tirocinio di cui all'art. 5, D.M. 01/03/1974;
· l’accertamento da parte dei tecnici Arpacal del tirocinio, previsto dall'art. 6, D.M. 01/03/1974, propedeutico all'ammissione agli esami per il conseguimento delle relative abilitazioni alla conduzione di generatori di vapore.

 

CONTATTI:

Provincia di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone

presso il DIPARTIMENTO DI CATANZARO

Viale Lungomare Loc. Mosca - 88063 Catanzaro Lido

Tel. (+39) 0961731268 - Fax(+39) 0961738689

Dirigente : Ing. Giacinto Ciappetta

 

Provincia di Cosenza 

presso il DIPARTIMENTO DI COSENZA

Via Leonardo Da Vinci, 49-51 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel. (+39) 098476963   Fax (+39) 098476963

Dirigente ad Interim: Ing. Giacinto Ciappetta

 

Provincia di Reggio Calabria

presso il DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Via Troncovito snc

Gallico Superiore (RC)

Tel/Fax (+39) 0965/372618

Dirigente ad interim: Ing. Giacinto Ciappetta

 

 

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